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CREMAZIONI

La cremazione è un rito antico, una pratica alternativa all’inumazione / tumulazione, ormai sempre più diffusa nel nostro paese sopratutto nel Settentrione.

I collaboratori della nostra società Onoranze Funebri Eternità snc,  vantano un’esperienza pluriennale nel settore delle cremazioni e si occupano di gestire tutte le pratiche burocratiche per ottenere l’autorizzazione alla cremazione.

Le ceneri del defunto verranno raccolte in una speciale urna cineraria. Tale urna potrà essere tumulata nel cimitero di spettanza, potrà essere conservata presso la residenza del richiedente avente diritto, oppure si potrà procedere alla dispersione delle ceneri nei luoghi autorizzati.

 

La cremazione nel Regolamento di Polizia Mortuaria

Estratto da: Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.239 – 12.10.1990 – Serie generale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 SETTEMBRE 1990, N.285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Capo XVI   CREMAZIONE

Art. 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del

sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale

vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie

dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in

materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà

testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la

volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato

secondo gli articoli 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso

grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata

da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che

abbiano tra i propri fini quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, è sufficiente la

presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di

proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale

chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal

pubblico ufficiale.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da

certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma

autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità

giudiziaria.

Art. 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità

comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita

urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

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