La cremazione è un rito antico, una pratica alternativa all’inumazione / tumulazione, ormai sempre più diffusa nel nostro paese sopratutto nel Settentrione.
I collaboratori della nostra società Onoranze Funebri Eternità snc, vantano un’esperienza pluriennale nel settore delle cremazioni e si occupano di gestire tutte le pratiche burocratiche per ottenere l’autorizzazione alla cremazione.
Le ceneri del defunto verranno raccolte in una speciale urna cineraria. Tale urna potrà essere tumulata nel cimitero di spettanza, potrà essere conservata presso la residenza del richiedente avente diritto, oppure si potrà procedere alla dispersione delle ceneri nei luoghi autorizzati.
La cremazione nel Regolamento di Polizia Mortuaria
Estratto da: Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.239 – 12.10.1990 – Serie generale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 SETTEMBRE 1990, N.285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Capo XVI CREMAZIONE
Art. 78
1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del
sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale
vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie
dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in
materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
Art. 79
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la
volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato
secondo gli articoli 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso
grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata
da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che
abbiano tra i propri fini quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di
proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale
chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal
pubblico ufficiale.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da
certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma
autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità
giudiziaria.
Art. 80
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità
comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita
urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.